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Canone RAI in bolletta: come richiedere l’esenzione

Fino il 31 gennaio sarà possibile presentare la dichiarazione di non detenzione di apparecchi televisivi per richiedere l’esenzione…

11/01/2018

11/01/2018Fino il 31 gennaio sarà possibile presentare la dichiarazione di non detenzione di apparecchi televisivi per richiedere l’esenzione del Canone RAI.

Anche quest’anno, i titolari di un’utenza di fornitura elettrica per uso domestico residente, nel caso in cui non detengano apparecchi televisivi in alcuna dimora, potranno disdire il proprio abbonamento al Canone RAI, compilando ed inviando la Dichiarazione Sostitutiva relativa al Canone di abbonamento alla televisione per uso privato.

La Dichiarazione sostitutiva di non detenzione (Quadro A) per avere effetto per l’intero anno, deve essere presentata a partire dal 1° luglio dell’anno precedente ed entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento (nel nostro caso entro il 31 gennaio 2018 per l’esenzione relativa al 2018). Le Dichiarazioni presentate dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno dell’anno di riferimento avranno effetto sulla parte del canone dovuta per il semestre luglio-dicembre del medesimo anno.

Coloro i quali presentino la Dichiarazione sostitutiva nel corso di questo mese (gennaio 2018) si vedranno addebitata in bolletta la prima mensilità del Canone, in quanto gli operatori del mercato elettrico ricevono indicazioni dall’Agenzia delle Entrate già nei primi giorni del mese.
In questo caso, a seguito del corretto saldo dell’importo in bolletta, sarà possibile richiedere il Rimborso. Basterà collegarsi alla pagina dell’Agenzia delle entrate, scaricare e compilare il modello Richiesta di rimborso del canone di abbonamento alla televisione per uso privato pagato mediante addebito nelle fatture per l’energia elettrica, inserendo come motivazione: il richiedente ha presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi da parte propria e dei componenti della sua famiglia anagrafica (codice 5).

Per quanto riguarda il possesso di computer, sarà tenuto a pagare il canone RAI solo chi ne possiede uno dotato di sintonizzatore TV. Questo significa che se si ha un pc che consente l’ascolto o la visione dei programmi radiotelevisivi via internet e non attraverso la ricezione del segnale digitale terrestre o satellitare, non si deve pagare il canone.

Vi ricordiamo che fornire una dichiarazione mendace espone a responsabilità anche di natura penale. Per poter legittimamente effettuare tale dichiarazione, è necessario che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica, sia detenuto un apparecchio tv da parte di alcun componente della famiglia anagrafica.

Come presentare la dichiarazione sostitutiva?

Si può presentare mediante il servizio web disponibile sul sito di Agenzia delle entrate, per il quale è richiesta la registrazione ai servizi telematici, oppure in forma cartacea mediante spedizione a mezzo del servizio postale all’indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 Torino, per plico raccomandato senza busta unitamente a copia di un valido documento di riconoscimento.
Nel primo caso la dichiarazione si considera presentata nella data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall’Agenzia delle entrate, nel secondo, nella data di spedizione risultante dal timbro postale.

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