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Tariffe incentivanti previste dalla bozza di Decreto Comunità energetiche

La bozza in attesa del via libera da parte della Commissione UE disciplina le tariffe incentivanti previste per…

06/04/2023

La bozza in attesa del via libera da parte della Commissione UE disciplina le tariffe incentivanti previste per la condivisione di energia all’interno delle CACER e definisce anche i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dal PNRR.

06/04/2023Nell’articolo “Decreto Comunità energetiche, la bozza vola in Commissione europea per essere approvata” abbiamo chiarito come il testo di legge si riferisca alle CACER, ovvero le configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile che comprendono le CER, i gruppi di autoconsumo collettivo ed i sistemi di autoconsumo individuale a distanza. In questo approfondimento ci concentreremo invece sulle tariffe incentivanti proposte nella bozza di Decreto per la condivisione di energia all’interno delle CACER ed i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dal PNRR.

A prescindere dal tipo di configurazione, la potenza nominale massima del singolo impianto inseribile in una CACER non dovrà superare 1 MW e, per le configurazioni di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), il perimetro di condivisione dell’energia sarà dettato dalle cabine primarie.

L’incentivo avrà una durata di 20 anni e verrà riconosciuto dal GSE (Gestore dei Servizi Elettrici) sulla base di due componenti principali:

  • le perdite di rete evitate grazie alle configurazioni di CACER (calcolate per le CER, in base a quanto previsto dall’art. 6 del TIAD, come il prodotto tra i MWh di energia autoconsumata e la parte variabile della componente TRAS in bolletta), 
  • la tariffa incentivante riconosciuta per i MWh di energia condivisa all’interno delle CACER.

Valore degli incentivi proposto per le Comunità energetiche

All’interno degli allegati della bozza di Decreto inviato dal MASE in Commissione europea per approvazione, vengono citati tre scaglioni di tariffa incentivante, calcolati in base alla potenza degli impianti:

  • per gli impianti con potenza superiore ai 600 kWp è prevista una parte fissa di 60 €/MWh ed una variabile fino a 40 €/MWh. La somma delle due componenti non può superare i 100 €/MWh.
  • per gli impianti con potenza compresa tra i 200 e i 600 kWp è prevista una parte fissa di 70 €/MWh ed una variabile fino a 40 €/MWh. La somma delle due componenti non può superare i 110 €/MWh.
  • per gli impianti con potenza inferiore ai 200 kWp è prevista una parte fissa di 80 €/MWh ed una variabile fino a 40 €/MWh. La somma delle due componenti non può superare i 120 €/MWh.

Facciamo un esempio pratico

La parte variabile è calcolata come il valore massimo tra 0 e la differenza tra 180 e il Prezzo Zonale dell’energia immessa dagli impianti (ovvero il prezzo che si forma sul mercato elettrico che varia in base all’ora nella quale l’energia viene immessa in rete e alla zona di mercato in cui si trova l’impianto).

Ad esempio, se si considera il Prezzo Zonale Nord del mese di marzo 2023, che si è assestato intorno ai 140 €/MWh, si ottengono 40 € di variabile (180-140) che portano gli incentivi dei tre scaglioni rispettivamente a 100, 110 e 120 €.

Se prendessimo come esempio, invece, il valore del Prezzo Zonale Nord nel mese di dicembre 2022, pari a 300 €/MWh (e quindi superiore a 180), avremmo avuto una parte variabile pari a 0 e quindi un incentivo pari alla sola quota fissa (la differenza tra 180 ed il valore del PUN avrebbe dato valore negativo e quindi il valore massimo tra 0 e 180 sarebbe stato 0). 

A cosa è legato il valore dell’incentivo?

L’ipotesi iniziale di legare il valore dell’incentivo alla percentuale di energia condivisa dalla configurazione – presentata a fine 2022 nel Documento di Consultazione -, sembra quindi essere stata sostituita da quella che lo lega al prezzo dell’energia, privilegiando gli impianti di taglia inferiore.

E’ rimasta invece confermata la correzione delle tariffe incentivanti legata alla collocazione geografica degli impianti

  • 4 €/MWh in più per le Regioni del Centro (Lazio, Marche, Toscana, Umbria e Abruzzo);
  • 10 €/MWh in più per quelle del Nord (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta e Veneto).

E’ importante ricordare che la tariffa incentivante viene attribuita alla sola quota di energia prodotta dall’impianto e condivisa all’interno della configurazione, e non all’eventuale parte di energia prodotta che non viene condivisa. 

Contributi a fondo perduto del PNRR

La bozza di Decreto infine chiarisce che il soggetto giuridico CACER, ubicato in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, potrà beneficiare del contributo a fondo perduto del 40% a copertura delle spese sostenute per gli impianti a fonti rinnovabili, inclusi i potenziamenti, inseriti all’interno delle configurazioni.

L’avvio dei lavori di installazione dovrà essere successivo alla data di presentazione della richiesta di contributo e gli impianti ammessi al contributo dovranno entrare in esercizio entro 18 mesi dalla data di presentazione della richiesta e comunque non oltre il 30 giugno 2026.

Riduzione della tariffa incentivante per chi accede ai contributi PNRR

Inoltre, come previsto dall’art.6 della bozza di Decreto, le CACER che avranno accesso ai contributi in conto capitale (ovvero contributi a fondo perduto, per i quali non è prevista la restituzione del capitale o il pagamento di interessi) saranno soggetti ad una riduzione della tariffa incentivante calcolata come prodotto tra la tariffa premio e (1-F), dove F è un parametro che varia tra 0 e 0,40 (nel caso si sia beneficiato di un contributo del 40%).

Per fare un esempio, se la tariffa premio è pari a 100 €/MWh ma si è beneficiato di un contributo a fondo perduto del 40%, la tariffa scenderà a 60 €/MWh (dato dal prodotto tra 100 e 1-0,40).

Questa riduzione non si applicherà ai punti di prelievo nella titolarità di enti territoriali, autorità locali, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale.

Prossimi passi

Una volta che il Decreto sarà stato approvato dalla Commissione Europea e pubblicato, il GSE avrà 30 giorni di tempo per aggiornare il Regolamento Operativo e aprire la piattaforma online apposita (vedi meglio su giornali di settore)

A seguito dell’approvazione del Decreto in Commissione europea e la sua entrata in vigore, il GSE dovrà:

  • aggiornare il Regolamento Operativo per l’accesso agli incentivi (entro 30 giorni)
  • aprire la piattaforma online per la richiesta dei contributi a fondo perduto (entro 60 giorni)

Come già chiarito, attraverso questi articoli stiamo approfondendo quanto contenuto nella bozza di Decreto sulle Comunità energetiche, attualmente in fase di approvazione, e che quindi potrebbe subire ulteriori modifiche delle quali vi terremo aggiornati!

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Tariffe incentivanti previste dalla bozza di Decreto Comunità energetiche

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